Ad ottobre ho fatto richiesta al Comune, per me e per Barbara Belcari, di accesso diretto,
attraverso password di servizio, al sistema informatico interno, anche
contabile, del Comune - finalizzato all'individuazione degli atti che potrebbero interessare per l'espletamento del proprio mandato - così motivandola:
COMUNE DI ACQUAPENDENTE
AL SIGNOR SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
AL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto: Richiesta di accesso diretto,
attraverso password di servizio, al sistema informatico interno, anche
contabile, del Comune.
PREMESSO CHE
-
Il
“diritto di accesso” ed il “diritto di
informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la
loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti
locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed
enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.
-
La
speciale natura del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali si
configura come peculiare espressione del principio democratico, considerando
proprio il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica esercitata
dai consiglieri (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il
consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo
svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza).
-
Il
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014, ha ricordato
come: “…secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, (Cons. Stato,
sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; 9 ottobre 2007, n. 5264), i consiglieri comunali hanno un non
condizionato diritto di accesso a tutti gli atti - e non solo, quindi, ai
documenti formati dalla P.A. cui appartengono (Cass, civ., III, 3 agosto 1995,
n. 8480), né quelli riguardanti soltanto
le competenze amministrative dell'organo collegiale (C.d.S., sez. V, 21
febbraio 1994, n. 119; C.d.S. Sez. V n. 5264/07 che richiama C.d.S., V Sez.
21.2.1994 n. 119; C.d.S., V Sez. 26.9.2000 n. 5109; C.d.S., V Sez. 2.4.2001 n.
1893) - che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò
anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza
e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione” (ex plurimis: C.d.S. sez. V del 4 maggio 2004, n.
2716 e C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855).
-
Il diritto di accesso dei Consiglieri, definito dal
Consiglio di Stato (sent. n.4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato" - vale a dire un
diritto che “implica l’esercizio di
facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente
al consiglio comunale” - e finalizzato al controllo politico -
amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività, si configura “come corredato da un’ulteriore connotazione
rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso
legittimamente sostenersi sull’esigenza di
assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o
di natura riservata” (Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza n.
5058/2011).
-
Il complesso normativo approda alla piena accessibilità,
da parte del consigliere, delle informazioni e degli atti - accesso equivale ad estrazione di copia
essendo venuta meno la distinzione tra visione ed estrazione (T.A.R.
Veneto, sez. III, 27 aprile 2011, n. 700) - in possesso dell’Amministrazione.
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Le regole in
tema di trasparenza della P.A. e di diritto di accesso ai relativi atti si
applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati
chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di
pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, partecipate).
-
Tale diritto di accesso si estende alla visione ed all'estrazione di copia di “tutti gli atti”, compresi quelli
“prodromici” e “preparatori” (Consiglio Stato, V, n. 4608/2003; Consiglio
di Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976, in Consiglio di Stato, 1994, 1217
ss., T.A.R. Liguria, sez. I, 3 dicembre 1994, n. 448, T.A.R. Lombardia,
Brescia, 13 dicembre 1993, n. 1041, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 2 dicembre
1997, n. 2151). Il responsabile del procedimento dovrà consentire l’accesso agli atti formati, o in corso di
formazione (T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, n. 1961/2006), nonché a
tutti gli atti e documenti che sono entrati a far parte del complesso di atti
esaminati e discussi nel corso del procedimento di approvazione di
deliberazioni consiliari, (rispetto a tali documenti non vi è dubbio che devono
essere inseriti a fascicolo e sussiste inequivocabilmente l’obbligo del Comune
di esibirli, anche in copia autentica, essendo atti di cui è tenuto a curare la
conservazione Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5148).
-
Sul consigliere
comunale non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di informazione, né gli uffici
comunali hanno titolo a richiedere le specifiche ragioni sottese all'istanza di
accesso, né a compiere alcuna valutazione circa l’effettiva utilità della
documentazione richiesta ai fini dell’esercizio del mandato. Infatti, diversamente
opinando, la struttura burocratica comunale si ergerebbe ad ‘arbitro’ delle
forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell’organo (consiglio
comunale) deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini
della collettività civica, (Consiglio Stato, Sez. V, 7 maggio 1996, n. 528; Consiglio Stato, Sez. V, 13 novembre 2002, n.
6293; Consiglio di Stato, Sez. V, del 26 settembre 2000, n. 5109; Cons. Stato,
Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 940, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 20
ottobre 2005, n. 5879; Cons. Stato,
sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829 e, più di recente, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.
II, sentenza 294/2015).
-
Gli
uffici comunali non hanno titolo a richiedere le ragioni sottese all'esercizio del diritto di accesso del Consigliere in nessun caso, né se l’esercizio del
diritto in questione riguardi l’accesso
ai documenti di un’azienda speciale (Consiglio di Stato, sez. V, 6 dicembre
1999, n. 2046, in Consiglio di Stato, n. 12/99, 2096, che conferma T.A.R.
Campania, Napoli, sez. V, 17 novembre 1998, n. 3469, in T.A.R., 1999, I, 304.
Nello stesso senso Ministero Interno, circolare 15 giugno 1998, n. 50) né se si estenda ad atti e documenti
relativi a procedimento ormai conclusi o risalenti ad epoche remote
(Consiglio Stato, V, 22 febbraio 2007, n. 929),
non potendosi escludere a priori il verificarsi di situazioni in cui i
consiglieri comunali possano avere l’esigenza di conoscere approfonditamente
pregresse vicende gestionali dell’ente locale, nel quale espletano il loro
mandato (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 2 settembre 2005, n. 4471), giacché il mandato, per sua natura,
non si interrompe ad ogni legislatura, così come gli effetti degli atti
compiuti dal consiglio comunale e, quindi, gli
atti consultabili da ciascun consigliere comunale non sono limitati alla
semplice durata di una legislatura (Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 1994,
n. 119; 26 settembre 2000, n. 5109; 2 aprile 2001, n. 1893).
-
I documenti
e le informazioni possono essere frutto di un’attività istruttoria degli uffici
al fine di relazionare su una determinata “materia o affare”, con la
conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici
dell’Amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati
e delle informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre
2005, n. 4471).
-
Il
diritto di accesso dei consiglieri comunali non trova un limite nel fatto che
la norma abbia previsto tale diritto solo per le notizie e le informazioni
“utili” all'espletamento del mandato. Dal termine “utili” contenuto nella norma
in oggetto non consegue, infatti, alcuna limitazione al diritto di accesso dei
consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto
ravvisato utile all'espletamento del mandato. (C.d.S., V, 4608/03).
-
Gli
unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali
possono rinvenirsi:
·
nel
fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile
per gli uffici comunali;
·
non
deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ed indiscriminate,
ovvero meramente emulative (C.d.S. Sez. V n. 6993/2010).
-
Le istanze
devono essere formulate in maniera specifica, recando l’indicazione degli atti
e dei documenti o, qualora siano
ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione
dell’oggetto dell’accesso. Le norme disciplinanti l'accesso dei consiglieri comunali, infatti, non
presuppongono che, di tali atti, i richiedenti conoscano già gli estremi o il
contenuto, sia pure approssimativamente, ben potendo l'intervento connesso al
mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell'acquisita conoscenza di atti
precedentemente del tutto ignorati (tra le molte Cons. Stato, Sez. V, 13
novembre 2002, n. 6293).
-
Tali
cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti
del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le
alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con
richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della
ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico. Di converso, un utilizzo (“esercizio
del diritto”) finalizzato ad aggravare l’attività degli uffici con intenti
“ostruzionistici o di paralisi” violerebbe i principi costituzionali di
“buon andamento” (ex art.97 Cost.) e di “fedeltà” (“disciplina
ed onore”, ex art.54 Cost.) che devono governare tutta
l’attività della P.A. e l’esercizio delle funzione (compresa quella del
consigliere comunale): il “buon andamento” si sostanzia nel corretto uso
del potere finalizzato al perseguimento - imparziale - dell’interesse pubblico
e al miglior utilizzo delle risorse pubbliche, mentre la “fedeltà”
vincola la condotta del singolo amministratore all'adempimento del mandato con
esclusione di ogni diverso interesse rispetto quello pubblico.
-
Il diritto di
accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per
pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da
ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale: “Gli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, sono
tenuti a curare tutti gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di
tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari
all'assolvimento dei loro compiti”. Infatti la giurisprudenza ha ritenuto
che esista un dovere di leale cooperazione da parte della P.A, nei confronti
del consigliere che si concreterà nel “porre in essere le condizioni”, affinché
il diritto sia concretamente esercitato, superandosi ogni ostacolo od
atteggiamento ostruzionistico (Cass. Pen., sez. VI, 7 marzo 1997, n. 4952, Si
veda anche Cass. Civ., III, 3 agosto 1995, n. 8480).
TUTTO CIÒ PREMESSO
Non può, però, trascurarsi la questione
delle difficoltà materiali che comporta, soprattutto per i piccoli comuni, lo svolgimento
del diritto in esame. Proprio per questo le sottoscritte chiedono a questa
amministrazione l’accesso diretto, attraverso password di servizio, al sistema
informatico interno, anche contabile, del Comune. Tale modalità, ricordato che l’acquisizione di documenti
amministrativi si informa al principio di “leale
collaborazione istituzionale” (ex art.22, comma 5, della
Legge n.241), permette di esercitare il
diritto in oggetto da un lato con il minor aggravio possibile, sia dal punto di
vista economico, che organizzativo del Comune e, dall'altro, evitando la
presenza, e permanenza, delle sottoscritte presso gli Uffici comunali, che
potrebbe comportare un aggravio in termini di organizzazione delle stesse per
un tempo non preventivabile, ma indispensabile per esperire l’esercizio del “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”.
In ordine alla legittimità della presente
richiesta si evidenzia come:
1)
La
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la
Presidenza del Consiglio, ha più volte riconosciuto (cfr. tra le altre plenum
del 20.7.2010), ed in questa sede conferma, la possibilità per il consigliere di uso di password di servizio per
l'accesso diretto al sistema informatico interno – anche contabile - ed al
protocollo informatico comunale, nonché la trasmissione elettronica delle
delibere, (18 aprile 2013) al fine
di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio
della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale (Corte dei Conti, sez.
Liguria n. 1/2004) e, nel contempo, garantendo
al consigliere comunale la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste
(20/09/2010). Naturalmente il consigliere comunale rimane responsabile della
segretezza della password che gli è stata messa a disposizione.
2)
Al
registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, comprensivo sia della posta in
arrivo che di quella in uscita, è riconosciuta la piena riconducibilità alle
categorie di documenti suscettibili di accesso (v. TAR Lombardia, Brescia, 20
aprile 2005, n. 362; TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004, n. 1100), nella
convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni
utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia,
Milano, Sez. I, 26 maggio 2004, n. 1762), non essendo, peraltro, ammissibile
imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che
intendono visionare, giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono
disporre solo in conseguenza dell'accesso (v. TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo
2004, n. 163).
3)
La
giurisprudenza, con orientamento costante, ha ritenuto non conforme a legge il diniego opposto dall'amministrazione
di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del Sindaco
difettando, in questa richiesta, qualsiasi riscontro di eventuali intenti
emulativi o comunque di un abuso del diritto azionato (cfr. TAR Sardegna n. 29/2007 e n.
1782/2004; TAR Lombardia, Brescia, n. 362/2005, TAR Campania, Salerno, n.
26/2005, TAR
Emilia Romagna Sez. Parma, 26.01.2006, n. 28; T.A.R. Calabria, n.1749/2007).
4)
I
giudici del TAR Sardegna, con sentenza n. 29/2007, hanno affermato che è
consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione “di oggetti e notizie riservate e di materie
coperte da segreto”, posto che i consiglieri comunali sono, comunque,
tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs. 267/2000.
5)
In materia
contabile l’accessibilità è riconosciuta senza limitazioni a: libro giornale di
cassa (T.A.R. Piemonte, n. 3324/2006); mandati di pagamento
(Cons. Stato, 31 marzo 2003, n. 1677); informazioni inerenti alla gestione
annuale del bilancio (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 7
aprile 2006, n. 970); servizio di tesoreria (Cons.
Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 187), password di
accesso alla visione ad un programma informatico di contabilità (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2001, n. 5058); questa
metodologia di accesso è stata ritenuta dal Giudice d’Appello un “vantaggioso
sistema” per non aggravare l’ordinaria attività amministrati, e le determinazioni
dell’ufficio ragioneria (ergo tutte le
determinazioni, Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963); relazioni
dell’organo di revisione (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto
2011, n. 4829).
6) Altresì, risulta legittimo il rilascio di supporti
informatici al consigliere, o la trasmissione mediante posta elettronica, in
luogo delle copie cartacee (v. C.d.S. n. 6742/07 del 28/12/2007), dal
momento che la facoltà
di ottenere copia dei documenti amministrativi in formato elettronico è
espressamente prevista dall’art. 13 del d.P.R. 184/2006, disposizione che
rinvia all’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di
invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli
4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizioni per l’invio di posta
elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al “codice
dell’amministrazione digitale” - (cfr. decisione su ricorso, resa nel plenum
del 25/05/2010).
7)
Tale
modalità risulta, peraltro, conforme
alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica
amministrazione (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), che all'art.
2, prevede che anche “le autonomie locali
assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione
e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed
agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”.
Tutto
ciò evidenziato, pertanto, le sottoscritte
CHIEDONO
ai sensi di legge, a
questa amministrazione, l’accesso diretto, attraverso
password di servizio, al sistema informatico interno, anche contabile, del
Comune finalizzato
all'individuazione degli atti che potrebbero interessare per l'espletamento del
proprio mandato.
Il
tutto con la piena consapevolezza da parte delle scriventi di essere
responsabili della segretezza della password che gli è stata messa a
disposizione ed, altresì, di essere tenute al segreto ai sensi dell'art. 43, secondo
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Acquapendente,
24 ottobre 2016
RISPOSTA DEL COMUNE
Il Comune di Acquapendente, pur condividendo la richiesta - e, dunque, ritenendola assolutamente fondata in diritto - ha comunicato, con nota del 14.11.2016, che non è possibile dotare i Consiglieri di un accesso remoto per motivi tecnici e di sicurezza informatica facendo, però, presente come l’Ente sia disponibile a consentire agli stessi l’accesso completo agli atti, anche
attraverso la trasmissione di file o supporti informatici.
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