lunedì 5 dicembre 2016

100 MILIONI DI EURO PER FINANZIARE ESIGENZE INDIFFERIBILI. QUALI? I POVERI? NO, LA GEOTERMIA



LEGGE 1.12.2016, N. 255






Con la LEGGE 1.12.2016 è stata costituita una riserva, fino a 100 milioni di euro, per operazioni finanziarie su impianti pilota geotermici. 

Alle imprese beneficiarie basta il rilascio del titolo concessorio... e le richieste sorgono come funghi nel nostro territorio. L'ultima, in ordine di tempo, a Latera (Richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico)


LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, pubblicata in GU n.282 del 2-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 53) e, dunque, entrata in vigore il 03 dicembre 2016

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193:

... Art. 7-septies. (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia). - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 e' inserito il seguente: 

"2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis(1), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio".


1) articolo 1, comma 3-bis, DLgs 22/2010. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

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