venerdì 2 dicembre 2016

IMPIANTO DI BIOMETANO AD ONANO





Parere in ordine alla realizzazione dell’impianto di Biometano con l’utilizzo di FORSU in Onano.




Sommario: 1.Breve sintesi della questione; 2. Il funzionamento dell’impianto; 3. Parere a) per quanto concerne il biometano; b) per quanto concerne l’impianto; c) per quanto concerne gli aspetti giuridici: normativa applicabile, ai fini procedimentali, diritti della cittadinanza. 4. Osservazioni e possibili criticità: a) Tutela ambiente; b) Convenzione e le garanzie; c) Possibili criticità.


1.  Breve sintesi della questione.

In data 19/11/2015, la Società Iniziative Bioenergia S.r.l., comunicava l’interesse ad effettuare uno studio di fattibilità sul territorio di Onano relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di 750 Nmc/ora di biometano da FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) in Località Selva.
In data 06/02/2016 il Comune di Onano istituiva una commissione per la valutazione degli aspetti tecnologici, microbiologici ed ambientali dell’impianto sopracitato così composta:



- Giovanni Giuliano, Sindaco di Onano,


- Ing. Francesco Paris, responsabile dell’Ufficio Tecnico, che si occupa dell’urbanistica e dell’assetto del territorio.


- Prof. Mauro Moresi, docente di “Operazioni Unitarie della Tecnologia Alimentare” presso l’Università della Tuscia-Viterbo; presidente della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari; membro dei Comitati di Redazione delle riviste internazionali Italian Journal of Food Science, Journal of Food Engineering e World Journal of Microbiology and Biotechnology; delegato italiano del Food Group della Federazione Europea di Ingegneria Chimica. Ha svolto ricerca presso il National College of Food Technology (Weybridge, UK) della University of Reading (UK). E’ stato Professore associato di “Impianti e Processi della Industria Alimentare” presso la Facolta’ di Ingegneria (Università di Roma I) e Professore di I fascia di “Industrie Agrarie” presso la Facoltà di Agraria (Università di Basilicata). Si e’ dedicato allo sviluppo di processi fermentativi per la produzione di biomasse microbiche, etanolo, ossiacidi organici e polisaccaridi, di processi a membrana (microfiltrazione tangenziale, osmosi inversa, nanofiltrazione, elettrodialisi) per il recupero di cellule e metaboliti da brodi di coltura, ed allo studio del comportamento reologico di sospensioni, sistemi gelificati e film inerenti il settore delle biotecnologie alimentari. ,

prof. Maurizio Petruccioli membro di varie società Nazionali ed Internazionali di Microbiologia Applicata e Ambientale, dal 2004 al 2008 è stato membro del Consiglio Scientifico del Consorzio Interuniversitario “La Chimica per l’Ambiente” (I.N.C.A.), è stato vice-presidente e presidente della “International Association of Mediterranean Agro-industrial Waste” (IAMAW; www.iamawaste.org). 
I suoi principali ambiti di ricerca sono stati e/o sono:



  • isolamento e selezione di funghi filamentosi per la produzione di enzimi di potenziale interesse industriale e ambientale;
  • messa a punto di processi fermentativi (a livello di bireattori da laboratorio) per la produzione di biomasse, enzimi e altri prodotti (acidi organici, pigmenti, ecc.) da lieviti o funghi filamentosi;
  • biotrattamento e/o valorizzazione di scarti, residui e reflui agro-alimentari;
  • biorisanamento di suoli contaminati;
  • ottenimento e caratterizzazione strutturale e fisiologica di biofilm fungini.

- l’ing. Vincenzo Cavicchia
tecnico esperto in sicurezza di impianti industriali, già responsabile, per conto dell’Enel, della sicurezza del progetto delle centrali atomiche di nuova generazione del nord America (General Electric, Westinghouse e Department of Energy degli USA).

In data 4.04.2016, la Commissione, esaminata la documentazione del progetto preliminare della ditta Iniziative Bioenergie srl (IBES), formulava una richiesta di chiarimenti ed informazioni aggiuntive relativi agli aspetti di processo, impatto ambientale e sicurezza.

In data 29/04/2016 e 30 maggio 2016 la società IBES rispondeva alle richieste di informazioni aggiuntive, ed inviava una relazione descrittiva del progetto revisionato in base alle osservazioni e suggerimenti della Commissione in ordine al funzionamento ed alla sicurezza dell’impianto.

Nello specifico:
♦ il progetto è tale da contenere eventuali sostanze patogene e chimiche al suo interno;
♦ presenta un ciclo chiuso delle sostanze liquide di processo e provvedimenti progettuali che evitano ogni impatto con la falda acquifera e con la raccolta di acque reflue civili;
♦ presenta ridondanze nei componenti attivi essenziali, nel sistema di controllo ed attuazione d’emergenza e nella alimentazione elettrica così da minimizzare la frequenza di eventi anomali di impianto e di mitigarne le conseguenze anche in caso di estesi black out o guasti elettrici.
In data 11/06/2016 la Commissione esprimeva parere favorevole al progetto di massima a condizione che nel progetto esecutivo e nella costruzione ed esercizio dell’impianto siano rispettate: “le seguenti prescrizioni e caratteristiche progettuali contenute già nel progetto di massima presentato, oltre ovviamente al rispetto di eventuali vincoli che gli organi istituzionali preposti dovessero prescrivere durante l’iter di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto”. (All.1)

In data 16/06/2016, con delibera n. 27, il comune di Onano approvava la bozza di Convenzione con la Società Iniziative Bioenergia S.r.l. per la realizzazione di un impianto di biometano con l’utilizzo di FORSU in Località Selva (All.2).

La decisione da parte del Comune di Onano di dare un primo via libera alla realizzazione dell’impianto (l’autorizzazione del progetto definitivo dipenderà dall’esito dell’iter di VIA ed AIA di competenza della Regione Lazio, previa idonea conferenza dei servizi) ha suscitato allarme in parte della popolazione residente (che ha costituito un comitato popolare “No biogas a Onano”), nonché nei Comuni limitrofi, circa la possibile pericolosità dell’impianto per le persone, la fauna e l’ambiente.
In data 1 agosto, il sindaco del Comune di Acquapendente, Angelo Ghinassi, inviava ai capigruppo un invito a che i Consiglieri facenti parte della 4° commissione di controllo e garanzia, che si occupa anche delle questioni ambientali, esaminasse la problematica dell’impianto di Biometano di Onano, al fine di fornire gli elementi al Consiglio per le opportune decisioni.
A seguito di questo invito i componenti della 4° commissione del gruppo di minoranza Acquapendente progetto Comune (Solange Manfredi e Fabio Palla) si attivavano per poter reperire tutte le informazioni necessarie a redigere il presente parere.
Nello specifico:
♦ In data 11 agosto, Solange Manfredi, Fabio Palla e Barbara Belcari, di recavano presso il Comune di Onano per poter parlare della problematica in oggetto con il Sindaco di Onano e due componenti della Commissione (ing. Francesco Paris e ing. Vincenzo Cavicchia);
♦ Dal 12 agosto Solange Manfredi si attivava per chiedere pareri in ordine a questo tipo di impianti a:
Il prof. Federico Valerio: chimico, membro della Società Italiana Chimici e di Medici per l’Ambiente, esperienze sulla gestione di rifiuti tossici, sull’impatto ambientale dei trattamenti a caldo e a freddo dei rifiuti urbani, dei cementifici e degli impianti a biomasse, è stato Aiuto presso dell’Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro di Genova con la responsabilità della conduzione del servizio di Chimica Ambientale, responsabile scientifico dell’Osservatorio Salute – Ambiente, istituito dal Comune di Genova, Ha fatto parte di gruppi di lavoro UNICHIM e dell’Istituto Superiore di Sanità.;
Il dott. Giovanni Vantaggi: Medico specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio, esperto dell’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE-Italia – www.isde.it): Ambiente e Salute (in particolare sui danni alla salute dalle emissioni da processi combustivi).;
L’avv. Valeria Passeri: consulente legale dell’associazione per la Tutela dell’ambiente e della salute.
Ottenute le informazioni necessarie, Solange Manfredi redigeva il seguente parere. 

2. Il funzionamento dell’impianto.


Durante l’incontro avuto l’11 agosto 2016, presso il Comune di Onano, sono state poste specifiche domande agli ingegneri Paris e Cavicchia circa il funzionamento, la sicurezza e i possibili rischi dell’impianto in oggetto.
Dalla conversazione è emerso quanto segue.
L’impianto verrà realizzato in Loc. La Selva, ad Onano.


Il sito dell’impianto è l’area di recupero della cava.






Per alimentare l’impianto occorrono circa 50.000 tonnellate di umido così composte.


L’impianto lavora a ciclo continuo.
Le materie prime giungono all’impianto trasportate da camion adibiti a questo tipo di trasporto (si prevede un traffico di circa 20 camion al giorno. Il traffico aggiuntivo causato dall’impianto interesserebbe solo in minima parte la strada provinciale onanese, perché la gran parte sarà assorbito dalla strada provinciale maremmana).
Il camion che trasporta le materie prime entra all’interno dell’impianto, quindi viene parcheggiato all’interno di appositi locali provvisti di saracinesche interne ed esterne. Una volta chiuse le saracinesche esterne, l’ambiente viene messo in depressione. Successivamente, viene aperta la saracinesca interna, il camion scarica le materie prime e viene lavato dei residui che rimangono prima di richiudere la saracinesca.
L’impianto di areazione nella zona di stoccaggio, ermeticamente chiusa e provvista di grandi biofiltri, azzera gli odori sgradevoli.
Le materie prime vengono, quindi, triturate da una macchina che “filtra” qualsiasi rifiuto non desiderato (plastica, cartone…). Il materiale non desiderato, una volta separato, viene compattato per essere destinato ad una discarica (circa l’1%).
Le materie prime, triturate e filtrate, vengono, poi, immesse in vasche in calcestruzzo, chiuse ermeticamente e rivestite con teli impermeabili, per essere sottoposte a fermentazione anaerobica sotto il controllo di un sistema che garantisce l’assoluta assenza di aria.
I rifiuti rimangono in questa vasca almeno 45/50 giorni.
Il 50-60% di gas prodotto è metano, il resto è costituito da anidride carbonica, da vapori di ammoniaca e acido solfidrico (questi in % minima, rispettivamente inferiore a 0,0001% e 0,1%).  È previsto un sistema atto a rimuovere, con agenti basici ed alcalini, l’ammoniaca e l’acido solfidrico.
Il gas residuo purificato viene trattato con carbonato di potassio che rimuove l’anidride carbonica per arrivare al 99% di purezza del metano; un ulteriore sistema di filtraggio rimuove l’anidride carbonica residua per ottenere metano puro.
Il gas viene, quindi, compresso per essere liquefatto, a temperatura di – 160° C, e messo in un serbatoio di 100 m3 destinato al trasporto.
Da questo processo di lavorazione dei rifiuti, oltre al metano, rimane una “poltiglia” che si chiama digestato (6% solido, 94 % liquido).
Il digestato viene sottoposto ad una concentrazione per cui, il 33 % della parte liquida torna in ricircolo nella vasca a diluire, il 66 % va al compostaggio in un ambiente chiuso, con pavimento e pareti in calcestruzzo, in cui viene sparsa paglia, residui di tagli di bosco, di potatura etc. (indicativamente 8 camion portano l’umido, 2 la pollina, 10 il vegetale).
Il verde viene spruzzato con il digestato e rivoltato più volte per 120 giorni a 60°C. Il prodotto finale è un composto tipo terriccio che viene successivamente essiccato e pressato per essere trasformato in concime biologico a pellet.
Nelle immediate vicinanze dell’impianto è prevista la realizzazione di un impianto di distribuzione di biometano liquido per autotrazione.
Il calore necessario al funzionamento dell’impianto verrà fornito da una caldaia alimentata da biomasse legnose della potenza termica di circa 3 MW.

In ordine ai possibili rischi circa il malfunzionamento dell’impianto, gli ingeneri Paris e Cavicchia hanno così risposto:


  • non esce nessun liquido da questo impianto perché tutto il liquido del digestato viene riciclato od utilizzato nel sistema di compostaggio, né escono sostanze gassose nocive o odori perché la depressione nei locali, prevedendo lo scarico esclusivamente attraverso i biofiltri, impedisce che questo avvenga;
  • in caso di guasto del sistema di ventilazione entra in funzione un sistema ausiliario;
  • in caso di sovrappressione, o di guasto del sistema di ricezione del metano liquido, il sistema di sicurezza blocca il processo. Qualora non entrasse in funzione il blocco del processo, si attiva uno sfiato attraverso un camino con fiamma;
  • il sistema di abbattimento dell’ammoniaca, dell’acido solfidrico e dell’anidride carbonica è doppio, sempre per superare i rischi di un guasto dell’impianto principale;
  • l’impianto è antisismico, e sarà sottoposto alla valutazione del genio civile e dei vigili del fuoco;
  • sei mesi prima dell’entrata in funzione dell’impianto saranno attivate due centraline di monitoraggio continuo dello stato dell’aria collegate con il comune di Onano, Gradoli e Latera.

3.  Parere.

A seguito delle suddette informazioni, quindi, viene redatto il seguente parere.

a)  Per quanto concerne il biometano.

La produzione di Biometano ottenuto da biodigestione anaerobica è, ad oggi, il combustibile meno inquinante in assoluto e risulta, quindi, anche il meno impattante sulla salute e sull’ambiente.
Infatti, la purezza del Biometano in contenuto di CH4 (metano appunto) è intorno al 95%; il metano che importiamo (Algeria o Russia) è intorno all’87%; il Biogas dal 45 al 60% dipendendo dai rifiuti organici usati.
Ciò comporta, quindi, che l’uso del biometano per autotrazione, al posto del diesel, comporta una riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare polveri sottili e ossidi di azoto. Anche l’immissione del biometano nella rete di distribuzione del gas non modifica le attuali emissioni derivante dai diversi usi energetici del gas naturale fossile.

b) Per quanto concerne l’impianto.


♦ La raffinazione a biometano evita combustioni locali, al contrario di quanto avviene negli impianti a biogas finalizzati a produrre elettricità.

♦ Il fatto che sia alimentato con scarti organici è un punto a favore: aiuta a risolvere un problema senza le controindicazioni della discarica e dell’incenerimento.
♦ Il digestato deve essere compostato per garantire un miglior uso agronomico di questa biomassa residua. In questo modo si riducono in modo significativo eventuali scarti da smaltire in altro modo.
♦ Per quanto concerne, infine, i temuti rischi microbiologici (botulino) non sono dimostrati da serie valutazioni effettuate da numerosi centri di ricerca, e comunque il digestato nello specifico impianto è assorbito nell'impianto di compostaggio con una temperatura di 60° C per 120 giorni.
Le raccomandazioni, in ordine a questo tipo di impianto, sollecitate dal Prof. Federico Valerio:


– le frazioni organiche devono derivare da raccolte di qualità;
– il conferimento delle frazioni organiche deve garantire l’abbattimento totale delle emissioni odorigene;


– in quanto impianto industriale richiede adeguate misure di sicurezza: distanza da abitazioni, contenimento di eventuali perdite di liquidi dai fermentatori;

– l’esercizio dell’impianto deve essere affidato a personale qualificato.


Si sottolinea come queste siano state tutte oggetto di specifiche prescrizioni da parte della Commissione istituita dal Comune di Onano (All. 1).

c) Per quanto concerne gli aspetti giuridici.

Normativa applicabile.

In merito all’impianto di biometano con utilizzo di F.O.R.S.U., la normativa di riferimento è l’art. 12 del Decreto legislativo 29/12/2003, n.387 (All.3)
Per quanto concerne la normativa regionale da applicare al caso di specie, la regione Lazio, con Delibera della Giunta regionale del 19/11/2010, n.520 – Gazzetta Uff. 07/12/2010, n.520 -, risulta aver revocato le linee guida che aveva adottato in materia di fonti energetiche rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 (All.4). Pertanto, ad oggi, sono da considerare applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 anche per i procedimenti in corso (All.5).

Ai fini procedimentali.


Il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale (o previa delega alla Provincia, dell’autorizzazione unica provinciale) tipizzato espressamente dall’art. 12 d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, ma la semplificazione conseguente alla pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, dal tenore letterale della norma riguarda soltanto la procedura, non anche legittima la deroga alla normativa a tutela delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio storico-culturale e del paesaggio rurale.

Ai fini procedimentali, inoltre, ai sensi degli art. 14 ter, commi 3 bis e 7, e 14 quater, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, il dissenso espresso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi deve essere motivato, tempestivo, qualificato e costruttivo; tuttavia, deve ammettersi il dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico, dal quale emerga un contrasto tra amministrazioni di livelli territoriali e politico-costituzionali diversi e l’opportunità, in tal caso, di deferire la decisione al Consiglio dei Ministri (come avvenuto per la centrale a biomasse prevista nel Comune di Fossato di Vico, ove l’autorizzazione ex art. 12 D.lgs. 387/2003, a fronte di tale dissenso sorto in Conferenza di Servizi, è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi).
Sempre ai fini procedimentali, il Comune deve, inoltre, pretendere dal proponente la sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), come chiarito, di recente, anche da TAR Umbria, nella sentenza del 23 marzo 2016, n.266: “Anche se la sentenza (della Corte Costituzionale) n. 93/2013 si riferisce alla sola illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l. reg. Marche 26 marzo 2012, n. 3, nel loro complesso, nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto di altri criteri in aggiunta a quello dimensionale, è da ritenere che la decisione della Corte sia espressione di un principio generale, laddove afferma l’insufficienza del “solo criterio dimensionale, senza che vi sia alcuna disposizione che imponga di tener conto, caso per caso, in via sistematica, anche degli altri criteri di selezione dei progetti, tassativamente prescritti negli allegati alla citata direttiva Ue, come imposto dall’art. 4, par. 3, della stessa direttiva” (Corte cost., 22 maggio 2013, n. 93)”.
Ai fini dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione è necessario, tra l’altro, che il proponente indichi precisamente la provenienza e la caratterizzazione dei rifiuti da utilizzare nell’impianto: “È legittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un’autorizzazione unica ex art. 12 d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, in ragione della mancata indicazione, da parte del richiedente, della tipologia e della provenienza degli oli vegetali utilizzati come combustibile” (cfr.: Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14/05/2014, n. 282).
Nel caso in cui, infatti, nell’adottare un provvedimento, l’Amministrazione sia stata fuorviata dall’erronea o falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del proponente, non occorre una particolare motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale perseguito in sede di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione, in quanto l’interesse pubblico di per sé coincide con l’implicita esigenza di ripristinare la legalità fraudolentemente compromessa (vedi quanto accaduto nel Comune di Castel Viscardo, ove l’autorizzazione è stata revocata per dichiarazioni del proponente il progetto poi rilevatesi non corrispondenti al vero).

Diritti della cittadinanza.


Alla cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, legge 7 agosto 1990 n. 241, alle sedute dalla conferenza di servizi convocata ex art. 12 D.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, per l’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto alimentato da fonti di energia rinnovabile, deve essere consentita la partecipazione, senza diritto di voto, nella forma di audizione e a fini istruttori, di portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento: “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”;

Il D.M. 10 settembre 2010, nella Parte IV, lett. g), prevede: “il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future…”.

4.  Osservazioni e possibili criticità.

a) Tutela ambiente.

Ciò che rileva dalla normativa citata al punto 3 è la preminenza alla tutela dei valori culturali, paesaggistici e agroalimentari locali.

L’art. 12, comma 7 e 10, del D.lgs. n. 387 del 2003, stabilisce infatti, da un lato, la compatibilità degli impianti energetici da fonti rinnovabili con la destinazione agricola e, dall’altro, la esclusiva competenza delle linee guida statali (vedi D.M. 10 settembre 2010) e regionali all’indicazione di siti non idonei, in quanto meritevoli di cure particolari, connesse alle tradizioni agroalimentari

locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale, cioè di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili, se interessate da produzioni agroalimentari di qualità e pregio (a tal proposito la preminente tutela di tali valori è sancita anche dal punto 15 “Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica”, dalla Parte IV e dall’Allegato 3, paragrafo 17, “Criteri per l’individuazione di aree non idonee” del D.M. 10 settembre 2010)
Diventa, quindi, preminente individuare tutti i vincoli insistenti nell’area cui l’impianto afferisce e nell’immediata prossimità e valutare anche se nelle vicinanze ci sono attività agroalimentari peculiari, aree Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.), zona vulnerabile ai nitrati, ecc. …

A tal fine sarebbe opportuno far fare da un geometra il VAX (estratto di mappa catastale) del territorio di insediamento dell’impianto e richiedere al <comune di Onano un CDU (certificato di destinazione urbanistica).

b) La Convenzione e le garanzie.

La Convenzione (All.6) per la concessione dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di biometano con utilizzo di FORSU preparata dal comune di Onano prevede alcune garanzie e impegni importanti, tra cui:
una cauzione, a mezzo polizza fideiussoria bancaria a garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, ivi incluso lo smantellamento finale dell’impianto e il ripristino originale dei luoghi.
La stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dalla costruzione ed esercizio dell’impianto e della stazione di distribuzione di metano associata.
La possibilità, da parte di personale tecnico incaricato dal Comune, di poter accede e ispezionare l’impianto, in qualunque momento e senza preavviso, al fine di verificare la regolarità di funzionamento dell’impianto, delle emissioni acustiche ed odorigene, del materiale in ingresso ed in uscita dallo stesso.
L’ impegno a diminuire il più possibile l’impatto dei mezzi necessari per l’approvvigionamento e lo smaltimento della materia prima sulla viabilità locale, attuando le necessarie mitigazioni di concerto con l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Viterbo.
L’impegno a verificare, immediatamente ed approfonditamente, le segnalazioni rese dal Comune e dagli altri soggetti portatori di interessi collettivi riguardo alle emissioni acustiche, alle emissioni odorigene, inquinanti ed alla viabilità rispetto alle soglie di attenzione fissate dalla legge, obbligandosi ad elaborare ed attuare eventuali misure correttive nel rispetto nell’Autorizzazione.
È stata, inoltre, prospettata l’intenzione, da parte del Sindaco di Onano, di integrare la Convenzione con un nuovo tipo di assicurazione, prevista a livello europeo, che garantisce un risarcimento qualora le attività della zona lamentino un guadagno inferiore che possa essere imputato all’impianto.
In ultimo, l’investimento richiesto, stimato in circa 30 milioni di euro, non riceve alcun finanziamento pubblico per la costruzione dell’impianto ma percepisce forti incentivi solo sul biometano prodotto durante i 20 anni successivi alla costruzione dell’impianto. Ciò è di per sé una garanzia che l’impianto sarà gestito in modo da assicurare la continuità di esercizio nel pieno rispetto della legge, in quanto qualsiasi anomalia, con conseguente fermo impianto, sarebbe un grave danno economico per l’imprenditore, oltre che fare, eventualmente, incorrere il gestore in sanzioni penali.

c) Criticità.

Poco si sa in ordine alla società proponente il progetto. Da informazioni raccolte risulta che i soci della società promotrice hanno realizzato l’impianto a biogas di Canino, con la partecipazione di un fondo di investimento tedesco avente il ruolo di finanziatore. Sarebbe, pertanto, opportuno fare una visura camerale storica ed acquisire ulteriori dati.
Nel primo progetto inviato al Comune di Onano la società non aveva previsto adeguate misure di sicurezza per l’impianto, rinviando la loro definizione alla fase del progetto esecutivo. Queste sono state suggerite dalla Commissione e, quindi, integrate successivamente. Vero è che le risposte della IBES alla Commissione sono state integrate da relazioni molto dettagliate, stilate da società di comprovata esperienza che si occuperanno della la fornitura e costruzione delle diverse sezioni dell’impianto (es. BTS per la parte di impianto dalla ricezione delle materie prime fino all’ingresso del purificatore del biometano e al trasferimento del digestato all’impianto di compostaggio), ma ciò non può che sollevare alcune perplessità.
Da informazioni raccolte pare che la società che propone il progetto non sarà, probabilmente, quella che poi realizzerà l’impianto. Pare che questa società abbia solo l’incarico di ottenere le necessarie autorizzazioni per poi cedere le quote societarie ad altri (si parla genericamente di finanziatori tedeschi ed australiani), come permesso esplicitamente anche dalla Convenzione
Al Concessionario viene concessa la facoltà di cedere, in parte o in toto, le proprie quote societarie ad uno o più finanziatori, i quali confermeranno e sottoscriveranno nuovamente la presente Convenzione in via definitiva con il Comune. I soci della società Concessionaria si impegnano a presentare al Comune la certificazione antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e la società si impegna a rispettare la specifica tecnica nazionale UNI/TS 11567 di qualificazione per le organizzazioni che operano all’interno della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità..
Questa è una prassi che, purtroppo, è divenuta comune ma che, di contro, non permette di verificare la competenza, esperienza e serietà di chi, poi, realizzerà e gestirà l’impianto.
Altro punto su cui pare necessario focalizzare l’attenzione è la possibilità per questi impianti di essere convertiti in inceneritori mediante un procedimento volto ad acquisire l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) congiuntamente al procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), al fine di modificare la qualità e quantità dei rifiuti da immettere nell’impianto ex artt. 29 bis e seguenti D.lgs. 152/2006 (All. 7).
Si precisa però, in ordine a questa possibilità, che il Comune di Onano porrebbe il veto in sede di Conferenza dei Servizi. Inoltre, è da osservare che un inceneritore usufruirebbe di incentivi di gran lunga inferiori a quelli per la produzione di biometano. Questa è la ragione per cui il progetto prevede che la caldaia per la produzione di calore necessario all’impianto (anche se relativamente di modesta entità: 3 MWt) non utilizza come combustibile il biometano prodotto ma biomasse (cippato).
Acquapendente, 20 agosto 2016
                                                                                        Solange Manfredi

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